UE – Nuove regole operative dal 01 ottobre sulla tracciabilità dell’acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 definisce la documentazione necessaria per identificare il Paese di “fusione e colata” dell’acciaio.

La novità introdotta dal provvedimento si inserisce nel quadro della nuova disciplina europea sull’acciaio (Reg. UE 1384/2026), in vigore dal 1° luglio 2026, che riscrive il sistema di misure a tutela del mercato siderurgico, messo a dura prova dalle importazioni a basso costo provenienti da Paesi con capacità produttiva in eccesso, primo tra tutti la Cina.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, la cui applicazione è prevista dal 1° ottobre 2026, determina quale documentazione gli operatori dovranno presentare per dimostrare il Paese di “fusione e colata”.

Tale provvedimento stabilisce che la prova del luogo di fusione potrà essere fornita mediante due distinte modalità: nei casi ordinari, sarà sufficiente la presentazione di un certificato rilasciato dal produttore delle merci “Mill Test Certificate (MTC)”

Qualora l’MTC risulti incompleto, il regolamento elenca in modo tassativo dei documenti alternativi che l’Autorità doganale potrà tenere in considerazione per valutare il rispetto del nuovo requisito.

Tali documenti sono meramente complementari, poiché la loro presentazione è esclusivamente finalizzata a integrare l’eventuale mancanza dell’indicazione relativa al Paese di “fusione e colata” nel certificato del produttore.

Il regolamento prevede un periodo transitorio, applicabile fino al 30 settembre 2027, ne quale gli operatori che non abbiano ancora ricevuto dal produttore i certificati di “fusione e colata” potranno sdoganare la merce presentando direttamente la documentazione integrativa prevista dal regolamento.

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