Esempi specifici
Sotto riportiamo alcuni articoli che sono ambigui nella loro classificazione doganale.
Questa ambiguità può portare a notevoli sanzioni, con il sequestro dei beni (potrebbero essere coinvolti anche in mezzi nei quali la merce è caricata in caso di sdoganamento in linea) e la possibile apertura di un procedimento penale di contrabbando se la differenza tra i dazi pagati e quelli da pagare risulta superiore ai 10 mila Euro come previsto dal d.lgs. 141/2024.
Con il decreto legislativo n° 81 del 12/06/2025 sono state modificate le soglie come sotto:
Se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, si commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.».

Ecco alcuni esempi.
Stella
a cinque punte di materiale tessile contenente delle fibre metalliche ed altre, imbottita con materiale sintetico, che misura circa 8 cm x 8 cm. Ad una delle punte della stella è fissato un anello di filo metallizzato per appenderla.
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6′. Per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 (a) e 7 (e) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 99.
Tenuto conto del suo aspetto generale, quest’articolo può essere utilizzato durante tutto l’anno e non esclusivamente o essenzialmente in occasione delle feste di Natale. La classificazione sotto la voce 9505 è perciò esclusa.
Regolamento CE n. 1017/2002 del 13-5-2002
Deambulatore
Deambulatore rollator a quattro ruote, con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni. È provvisto di sedile/vassoio e cestino. Può essere piegato per essere trasportato.
Il prodotto è concepito per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione. L’utente può camminare spingendo il deambulatore rollator e appoggiandosi ad esso.
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8716 e 8716 80 00. Il prodotto non è considerato un oggetto o un apparecchio di ortopedia di cui alla voce 9021 in quanto non soddisfa in criteri di cui alla nota 6 del capitolo 90.
Il prodotto non è considerato come carrozzella o altro veicolo per invalidi di cui alla voce 8713.
Regolamento CE N. 729/2004 del 15 aprile 2004
Spiaggine
Veicoli non semoventi, cosiddetti lettini prendisole pieghevoli, per le foto vedere l’allegato, – con telaio in alluminio, – con superficie di appoggio in materiali tessili (poliestere) con cuscino e tasca aggiuntiva sullo schienale, – con tettuccio parasole regolabile individualmente fissato all’estremità della testa del telaio tramite montanti, – realizzati come lettini da spiaggia con le seguenti dimensioni: lunghezza circa 150 cm x larghezza circa 52 cm, altezza con tettuccio parasole circa 83 cm, senza tettuccio parasole circa 53 cm, – con due ruote in plastica, – possono essere utilizzati sia come lettini (attrezzatura da campeggio della voce 6306) sia, regolando la parte superiore del lettino e la protezione solare, come ausili per il trasporto (veicoli non semoventi della voce 8716); la base del telaio è utilizzata come maniglia di spinta/trazione per spingere o tirare a mano, – sono beni con funzioni diverse (attrezzature da campeggio/veicoli non semoventi) che non possono essere classificati secondo le Regole generali 3(a) e 3(b);
Le merci devono pertanto essere classificate nella nomenclatura sotto la voce che è l’ultima menzionata tra le voci ugualmente pertinenti (6306 e 8716), – non classificate come mobili nel capitolo 94, poiché le merci non costituiscono articoli di equipaggiamento per l’arredamento permanente di abitazioni o giardini. “Altri veicoli non semoventi (ausili al trasporto)”
ITV riferimento DEBTI27342/23-1 del 27/10/2023
Frontalino Autoradio
Frontalino rettangolare di un’autoradio, denomina to «pannello di controllo», contenente svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio. L’articolo è fatto di plastica. I pulsanti/interruttori recano iscrizioni eseguite mediante proiezione laser. L’articolo è presentato senza componenti elettrici o elettronici.
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92. L’articolo ha un ruolo diretto nell’uso dell’auto radio. Si tratta di un componente essenziale per il funzionamento, in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni della radio. La sua struttura e le sue modalità di funzionamento precludono qualsiasi altro utilizzo diverso da componente di un’autoradio. (Cfr. sentenza della Corte del 15 febbraio 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU: C:2007:110). Di conseguenza va considerato una parte della radio. L’articolo va quindi classificato nella voce 8529 come «altra parte di apparecchi della voce 8527». Si esclude la classificazione nel codice 8529 90 49, in quanto l’articolo non costituisce un «mobile o cofanetto» ai sensi della voce 8529, bensì solo il frontalino di un’autoradio (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata per le sottovoci, 8529 90 41 e 8529 90 49, ter zo paragrafo). Di conseguenza l’articolo va classificato nel co dice NC 8529 90 92 come «altra parte di apparecchi della voce 8527».
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/622 DELLA COMMISSIONE del 29/04/2020