ADM ha adeguato i tracciati alla versione EUCDM 6.2 relativamente al tasso di cambio applicabile alle dichiarazioni doganali d’importazione:
A partire dal 04/08 si potrà scegliere se applicare il tasso di cambio mensile ufficiale presente nelle tabelle interne AIDA relativo alla data di accettazione della dichiarazione doganale
Oppure
Indicare il tasso di cambio valorizzato dall’Operatore economico.
In questo ultimo caso l’Operatore Economico deve obbligatoriamente indicare a livello di intestazione della dichiarazione, il nuovo codice documento 26AO (Documento attestante l’accordo tra le parti per l’applicazione di uno specifico tasso di cambio nelle transazioni commerciali), che, in caso di controllo, obbliga all’inserimento nel Fascicolo Elettronico (FE) di un documento attestante:
– l’accordo tra le parti;
– il tasso di cambio applicato.
In assenza di tale documento si dovrà procedere all’applicazione del tasso di cambio mensile rilasciato da ADM, in quanto la dichiarazione sarà respinta dal sistema per mancata indicazione del numero di documento 26AO.