APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL’ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL MERCATO COMUNE DEL SUD (MERCOSUR)

La Commissione europea ha comunicato nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 febbraio 2026 le procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo MERCOSUR.

In conformità dell’articolo 23.3, l’accordo sarà applicato in via provvisoria adecorrere dal 1° maggio 2026 lo stesso è consultabile alla seguente pagina:EUR-Lex – 22026X00868 – EN – EUR-Lex

A norma dell’allegato 3-D relativo alle misure transitorie, per il periodo dal 01/05/26 ed entro e non oltre il 30/04/29 l’Unione europea accetta come prova di origine anche un «certificato di origine», comprovante che i prodotti importati soddisfano i requisiti di origine stabiliti a norma dell’accordo.

E’ prevista una ulteriore proroga di 2 anni fino al 30/04/31, previo accordo.

Il modulo del certificato di cui all’allegato 3-D è reperibile al seguente link: EUR-Lex – 22026X00875 – EN – EUR-Lex     

Inoltre, conformemente all’articolo 3.30 i prodotti esportati nell’ambito di contingenti tariffari concessi dall’Unione europea, devono essere corredati di un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari.

Il modello di documento ufficiale di cui all’articolo 3.30 dell’accordo è reperibile al seguente link: EUR-Lex – 22026X00874 – EN – EUR-Lex

Tale modello dovrebbe essere trasmesso all’Unione europea dal Mercosur entro la data di entrata in vigore dell’accordo.

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