ORIGINE INDIANA, PER TUBI CINESI, FORMATI A FREDDO ORDINANZA C/2025/5305

Il 13/10/2025 con l’ordinanza numero C/2025/5305, in risposta alla causa C-827/24 deposita in data 13/11/2024 si è ampliata la concezione di lavorazione sostanziale.

I giudici europei, seguito ispezione presso la società esportatrice Indiana, hanno ritenuto che la formatura a freddo, eseguita in India, su tubi senza saldatura di ferro o acciaio, provenienti dalla Cina, è un’<< ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata>>, poiché modifica in maniera irreversibile le loro caratteristiche essenziali, ai sensi dell’art 60, paragrafo 2 del Reg Ue 952/2013.

Per tale motivo si esclude l’applicabilità dell’art 13, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/11036 (relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea)  <<L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.>>

Al fine di una maggiore tutela è consigliabile accedere all’Istituto doganale dell’IVO (Informazione Vincolante in materia d’origine) al fine di vincolare tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l’origine ivi indicata per quella determinata merce.

Qualora interessati, i nostri consulenti saranno in grado di assistervi.

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