In seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europa ha pubblicato in data 07/10/25, le aliquote del dazio antidumping per i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10), e originari della Repubblica popolare cinese.
L’articolo 1 paragrafo 2, del regolamento, indica le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Nell’Allegato invece sono riportati i codici aggiuntivi TARIC per singolo produttore con dazio antidumping del 17.9%.
A tutte le altre società non elencate si applicherà il dazio antidumping massimo previsto pari al 36.1%.
Tali aliquote sono applicabili a partire dal 08/10/25 entrata in vigore del regolamento