L’origine delle merci cos’è? come si determina?

L’origine delle merci è di fondamentale importanza nell’ambito degli scambi fra l’Unione europea ed i Paesi extra UE, poiché il trattamento tributario, le restrizioni ed i controlli dipendono dall’origine doganale delle merci stesse.

Il Codice Doganale dell’Unione indica i principi di attribuzione dell’origine, non preferenziale e preferenziale, nel Titolo II che rimanda al Regolamento Delegato per il concetto di origine e il cumulo, e al Regolamento di Esecuzione per la certificazione dell’origine e le procedure di controllo.

Riferimenti normativi:

Articoli 59-68 del Reg. UE n.952/2013 – CDU
Articoli 31-70 e allegato 22-01 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446 – RD
Articoli 57-126 del Reg. di Esecuzione (UE) 2015/2447 – RE

Origine non Preferenziale

Il principio di origine non preferenziale, ex art. 60 CDU, si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata.

I prodotti interamente ottenuti sono quelli evidentemente originari di un determinato Paese come i prodotti del suolo o del sottosuolo, ad esempio, animali e vegetali, minerali.

I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Nell’art. 31 RD è indicato l’elenco dei prodotti interamente ottenuti, nell’art. 33 RD è indicata la norma antielusione.

Gli artt. da 57 a 59 RE, che riguardano tutte le merci in generale, riportano le disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali.

L’allegato 22-01 RD “Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale”, indica con note introduttive e regole di lista non preferenziali un elenco ordinato (in base sistema armonizzato) delle merci e delle lavorazioni o trasformazione che non conferiscono l’origine preferenziale ad un prodotto

Origine preferenziale

L’art. 64 CDU stabilisce le regole per l’acquisizione dell’origine preferenziale negli accordi dell’UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea.

Gli artt. 37 e ss. del RD dettano le regole del sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

Gli artt. da 41 a 58 RD e gli artt. da 70 a 111 RE riportano le regole di origine SPG, il cumulo di origine SPG e il sistema REX, in modo sistematico e distinto rispetto alla registrazione degli esportatori fuori dell’ambito SPG dell’Unione (art. 68 RE).

Gli allegati 22-03 (note introduttive e regole di lista preferenziali SPG), 22-04 (prodotti esclusi dal cumulo regionale) e 22-05 RD (lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG per i prodotti tessili) e l’allegato 22-11 RD (note introduttive e regole di lista) riservato in modo particolare ai regimi preferenziali unilaterali di cui all’art. 61 RD.

Esportatore Autorizzato e Registrato

Lo Status di Esportatore Autorizzato è un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane che permette agli operatori economici, previa verifica dei requisiti, di dichiarare l’origine preferenziale direttamente su fattura o altro documento commerciale idoneo, a prescindere dal valore della merce esportata, senza, salvo eccezioni, dover più richiedere l’emissione del certificato EUR1. Tale strumento consente ai destinatari residenti in paesi accordisti (con cui l’UE, cioè, ha stipulato accordi di libero scambio) di usufruire di un trattamento preferenziale, ossia di riduzioni o esenzioni daziarie sui prodotti importati.

Gli Accordi di Libero Scambio di ultima generazione sono stipulati dall’UE in un’ottica di semplificazione delle procedure e nella intenzione di proseguire il progetto di Dogana “Paperless”, introdotto con il CDU. Tali semplificazioni prevedono che la prova dell’origine preferenziale debba essere costituita esclusivamente dalla dichiarazione su fattura (o qualsiasi altro documento commerciale).

I nuovi Accordi di Libero Scambio obbligano gli esportatori dell’UE, che intendono dichiarare l’origine preferenziale delle proprie merci, a iscriversi alla banca dati comunitaria “Rex” (Registered Exporter), dove sono registrati gli esportatori ritenuti affidabili nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale da parte delle autorità doganali.

Entrambe le autorizzazioni richiedo il costante aggiornamento delle aziende, le Autorità doganali effettuano periodicamente controlli presso gli Esportatori Autorizzati e/o Registrati, per verificare la sussistenza dei requisiti.

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